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Prodotti con isocianati

Il 24 febbraio 2022 è entrata in vigore la prima parte della restrizione n. 74 del REACh, introdotta nell’allegato XVII dal Regolamento (UE) 2020/1149, che riguarda i prodotti a base di diisocianati.

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare:

  • resine bicomponenti
  • adesivi
  • sigillanti
  • rivestimenti
  • schiume
  • vernici
  • pitture

A partire dal 24 febbraio 2022 non è più possibile immettere sul mercato questi composti in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

  1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure
  2. il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti a base di diisocianati disponga di informazioni sui requisiti obbligatori di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Oltre ai suddetti obblighi per i produttori e i distributori di sostanze contenenti diisocianati, seguirà quello per gli utilizzatori che consiste in una specifica formazione a scadenza quinquennale, da completare con esito positivo entro il 24 agosto 2023 e che prevede un modulo di formazione generale col seguente schema:

a) formazione generale, anche on line, riguardante:

  • chimica dei diisocianati;
  • pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
  • esposizione ai diisocianati;
  •  valori limite di esposizione professionale;
  • modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
  • odore come segnale di pericolo;
  • importanza della volatilità per il rischio;
  • viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
  • igiene personale;
  • attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
  • rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
  • rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  • sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
  • ventilazione;
  • pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
  • smaltimento di imballaggi vuoti;
  • protezione degli astanti;
  • individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
  • sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
  • sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);

b) formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:

  • ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
  • manutenzione;
  • gestione dei cambiamenti;
  • valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
  • rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;

c) formazione avanzata, anche on line, riguardante:

  • eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
  • applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
  • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);

Da valutare in seguito a cura del datore di lavoro se la formazione dovrà essere integrata con addestramento “on the job” direttamente in cantiere o sul luogo di lavoro.

Soggetti ai nuovi obblighi di qualificazione professionale risultano tutti gli “utilizzatori industriali e professionali” dei prodotti inclusi, ovvero non solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi (es. artigiani), e coloro che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione di tali attività.